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La tassabilità della indennità percepita all'atto del trasferimento.

 

Al momento, la cosiddetta "indennità di trasferimento o mensilità da trasferimento" viene ricompresa nella voce del reddito di lavoro dipendente, e quindi tassata con
ritenuta maggiore a quella dello stipendio. Siffatta collocazione è peraltro da ritenersi del tutto impropria, originata com'è da un interpretazione inaccettabilmente estensiva della nozione di "reddito di lavoro dipendente". Quindi non si vede dove e come comprendervi l'indennità di trasferimento, atteso anche che il 1° ( e fondamentale ) comma dell'art.46 così recita:
"Sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro...-.
A ben vedere, quindi, il Testo Unico del 1986 indica - quale elemento caratterizzante il reddito di lavoro dipendente - la fornitura di una "prestazione di lavoro", cioè a dire di un fare da parte del lavoratore volto a produrre una qualche utilità all'impresa. L'indennità in discorso, invece, non è legata ad alcun tipo di "prestazione lavorativa" e non produce direttamente benefici di sorta ber l'imprenditore. Essa è, - semplicemente, la risultante economica di mi accordo tra datore di lavoro e lavoratore per il raggiungimento di una diversa sede di servizio da parte di quest'ultimo accordo che può o meno essere previsto e disciplinato dal contratto collettivo di categoria.
L'indennità di trasferimento è dunque una pura e semplice reintegrazione per il disagio che il lavoratore subisce. Non può pertanto avere funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione, come invece attualmente si ritiene.

Non va dimenticato, a questo proposito, che il dipendente trasferito - a parte i disagi di cui sopra - deve anche trasportare nel luogo di destinazione per il cambio sede mobili ed altri oggetti personali indispensabili al vivere quotidiano, senza contare le ore in più che giornalmente servono per raggiungere la nuova sede di lavoro, togliendole alla famiglia.
Se si concorda sulla natura meramente reintegrativa di detta indennità, a sostegno della tesi della sua non imponibilità possono essere prese a riferimento le circolari del ministero delle Finanze 1/R.T. del 15 dicembre 1973 e n. 9 prot. n. 8/1206 del 31 maggio 1979. Queste affermano il principio della intassabilità delle somme riscosse dal lavoratore dipendente "aventi natura di reintegrazione patrimoniale e non funzione sostitutiva o integrativa della retribuzione".

 

 

 

 

 

 

 

       
 
 

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