AUMENTO PENSIONISTICO EX DIPENDENTI ENEL
Il comma 2 dell ' art. 3 del D. Lgs. 562/1996 stabilisce che l'importo complessivo del trattamento pensionistico liquidato esclusivamente con il metodo retributivo non puo' in ogni caso superare il piu' favorevole dei seguenti importi:
- 80% della retribuzione pensionabile determinata secondo le regole vigenti nell'AGO.
- 88% della retribuzione pensionabile determinata ai fini del calcolo della quota di pensione di cui all'art. 1, comma 12, lettera a), della legge 8 agosto 1995, n. 335.
Con circolante n. 41 del 22 febbraio 1997, l’INPS ha precisato che per la determinazione del limite di cui sopra deve essere presa in considerazione la retribuzione che si utilizza per il calcolo della “quota B” di pensione.
Tale interpretazione non corrisponde alla formulazione letterale della norma. Infatti, per la determinazione della retribuzione pensionabile sulla quale calcolare l’88%, il D.Lgs. 562/1996 rinvia alla legge 335/1995 che cosi' recita: a) della quota di pensione corrispondente alle anzianita' acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data”.
Pertanto per l’individuazione del suddetto limite dell’88% si dovrebbe far riferimento non solo alla retribuzione pensionabile “quota B” (riferita alle anzianita' contributive acquisite successivamente al 31 dicembre 1992), ma anche alla retribuzione pensionabile “quota A” (riferita alle anzianita' contributive acquisite anteriormente alla stessa data del 31 dicembre 1992).
Lo spirito che ha ispirato l’armonizzazione, come quello della pregressa legislazione, era tale da incentivare la permanenza in servizio dell’iscritto favorendo l’acquisizione di incrementi di pensione, che, nel caso in esame, non dovevano consentire il superamento delle percentuali esistenti nell’ordinamento da armonizzare.
L’applicazione data dall’Istituto, invece, si traduce in un taglio indiscriminato della pensione.
Ritenendo tale interpretazione fortemente lesiva dei diritti sanciti dall’art.13 D.Lgs. 503/92 in ordine alla quota “A” di pensione, e per tutto quanto sopra esposto, faremo ricorso chiedendo che sia rifatto il calcolo della pensione in questione con la migliore condizione di cui sopra.